Citiamo tra queste il sostanziale annullamento dell’efficacia delle ZTL, rese libere alla circolazione delle vetture elettriche e ibride (!), la trasformazione dei limiti di velocità in una sorta di «limiti a pagamento» e la definitiva cancellazione della prospettiva di realizzazione delle Città 30.
Su questi rilevanti aspetti già si sono già espressi — e continueranno a farlo — soggetti ben più autorevoli e competenti di noi.
Vorremmo invece qui soffermarci su un passaggio apparentemente secondario, ma particolarmente significativo: quello dedicato al comportamento dei pedoni (articolo 5, comma 4).
Il testo normativo, che abbiamo cercato di ricomporre per facilitarne la lettura, recita:
“I pedoni adeguano la circolazione su strada […] evitando […] comportamenti idonei ad alterare le condizioni ordinarie della circolazione, al fine di evitare l’esposizione individuale al rischio e prevenire sinistri. Nell’orientare i propri comportamenti ai principi di adeguatezza della condotta di cui al primo periodo (cioè di cui sopra, n.d.r.), i pedoni considerano in particolare i fattori situazionali di cui al comma 2, primo periodo”.
E quali sarebbero questi «fattori situazionali»? La norma li definisce “fattori [..] connessi alle caratteristiche costruttive delle strade, alle condizioni di traffico e di visibilità, nonché alle ulteriori condizioni atmosferiche destinate ad incidere sulla circolazione”.
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